Lo Statuto

 Art. 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione non riconosciuta di tipo amatoriale denominata “Club Siena Bonsai”, di seguito detta Associazione.

L’Associazione:

– svolge le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;

– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative con scopo analogo;

– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, ad altre associazioni od Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 

Art. 2- Sede

L’Associazione ha sede in Siena, Strada di Valdipugna, n. 21.

Il Consiglio direttivo può istituire o sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni o uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o in altre città. L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

 

Art. 3 – Durata

La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. L’Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale.

Art. 4 – Attività

L’Associazione si prefigge le seguenti finalità:

  1. a) perseguire l’intento dello sviluppo del bonsai come espressione artistica a mezzo di comunicazione tra culture diverse nella consapevolezza di trasmettere principi comuni,
  2. b) sviluppare iniziative atte ad omologare il bonsai quale forma d’arte socialmente riconosciuta,
  3. c) promuovere il bonsai come strumento di avvicinamento alla natura, come mezzo attraverso il quale   l’essere   umano   può,   in qualunque ambiente egli viva, instaurare un profondo rapporto di conoscenza   e rispetto per la   natura, e creare   rapporti tra   enti   ed associazioni che perseguano scopi culturalmente affini per dare più importanza e rilevanza alle azioni che verranno intraprese, più forza all’idea che si vuole trasmettere e conseguentemente maggior possibilità di riconoscimenti.

L’associazione si propone, per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, di promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti e manifestazioni, e ogni attività in genere, attinenti al proprio scopo sociale. Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali l’associazione potrà deliberare l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine   di un più proficuo impegno nella   realizzazione di   attività e   iniziative comuni   che permettano il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale.

Art. 5- Soci

Fanno parte dell’Associazione:

– i fondatori;

– le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell’ente, e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall’Assemblea;

– le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’Associazione.

Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

I soci possono svolgere solo attività non retribuita all’interno dell’associazione.

L’organo   competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione.

L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione. Il presente   statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’organizzazione.

Il numero di soci è illimitato.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

– partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);

– votare direttamente o per delega alle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione;

– svolgere il lavoro preventivamente concordato;

– partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;

– usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione;

– conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

– recedere dall’appartenenza all’organizzazione;

– dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

– rispettare le norme del presente statuto;

– pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea;

– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione;

– svolgere le attività preventivamente concordate;

– contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno in seguito a:

– dimissioni volontarie;

– mancato versamento della quota associativa;

– rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;

– morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

– indegnità deliberata dal Consiglio   direttivo (illeciti penali,   rifiuto di adottare le delibere assembleari, ecc..)

– esclusione per morosità del socio nel pagamento delle quota associativa annuale;

– chiara intenzione di promuovere all’interno del club attività lucrative personali o di terze persone.

– ricezione della carica di referente/rappresentante di una qualsiasi scuola bonsaistica.

– avviamento di una qualsiasi attività professionale nel settore bonsaistico.

Art. 8 – Risorse economiche

Le associazioni non riconosciute, sono dotate di un fondo comune, le cui risorse economiche e finanziarie possono provenire da:

– contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);

– contributi dei privati;

– contributi di enti pubblici e privati;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

– proventi derivanti da proprie iniziative;

– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

I fondi possono essere depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del tesoriere.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dalla Assemblea dei soci.

L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del   Consiglio   Direttivo, che   determina anche   modalità e   tempi    della   loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo, di accettazione con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– Il Tesoriere.

Art. 10 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce:

– in via ordinaria, una volta all’anno;

– in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente convoca l’Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, mail o fax) contenente l’ordine del giorno   riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei   soci,   presenti in proprio o per   delega   da conferirsi ad altro   socio.   In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice   dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

– eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

– approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

– approvare il bilancio preventivo;

– approvare il bilancio consuntivo;

– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;

– stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

I singoli   membri devono   accettare espressamente la relativa carica che non può avere durata illimitata, come previsto dall’art. 16.

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da cinque a nove membri secondo quanto stabilito dalla delibera assembleare che lo nomina.

Almeno una volta ogni sei mesi il Comitato deve riunirsi.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con   comunicazione scritta   (lettera espresso   o   raccomandata, telegramma,   mail   o   fax) contenente l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito:

– in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;

– in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

– eleggere il Presidente;

– assumere il personale;

– nominare il vice presidente;

– nominare il tesoriere;

– nominare il segretario;

– fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività   e autorizzandone la spesa;

– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

– ratificare, nella   prima   seduta utile,   i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

E’ inoltre attribuita ai soli membri del Consiglio Direttivo la possibilità di deliberare e stipulare contratti con terzi, indicando di volta in volta il soggetto delegato.

Delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente con l’associazione i membri del Consiglio Direttivo che abbiano agito in nome e per conto della stessa.

Si dovrà inoltre procedere ad uno scambio di documenti fra i rappresentanti dell’associazione uscenti dal Consiglio Direttivo e quelli che vi subentrano, contenenti la situazione amministrativa, con allegati   l’elenco   crediti   e debiti   e l’inventario dei beni in proprietà. Tutto questo al fine di interrompere la responsabilità dei dirigenti uscenti e farla assumere ai dirigenti subentrati.

 Art. 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 – Il Vice Presidente

Sostituisce il presidente in caso di assenza, di impedimento o di cessazione.

 Art. 14 – Il tesoriere

Prepara lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di settembre;

Prepara lo schema del progetto del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;

É tenuto alla conservazione   della documentazione dei registri e della contabilità dell’Associazione;

Provvede alla   riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Segretario

Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti:

– predispone la tenuta e l’aggiornamento del libro dei soci;

– disbriga la corrispondenza;

– redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 16 – Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 17 – Quota sociale

L’Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

– è annuale;

– non è frazionabile;

– non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18 – Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Comitato, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l’anno solare.

Art. 19 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modificazione allo statuto e dell’atto costitutivo possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.

Le relative deliberazioni sono   approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 20 – Estinzione dell’associazione

L’associazione si estingue (art. 27 c.c.):

–   per le cause previste dall’atto costitutivo;

–   quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;

–   quando tutti gli associati vengono a mancare;

–   per delibera assembleare straordinaria di scioglimento.

L’eventuale patrimonio presente alla data di estinzione deve essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori dell’associazione. Il patrimonio che residua dopo aver liquidato i creditori deve essere devoluto come previsto dall’art. 1. Il patrimonio non può essere suddiviso tra i soci.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

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